Il CNAPPC informa che nel D.Lgs 82/2005, all'art. 37, per i professionisti iscritti all’Albo l’obbligo di comunicare il domicilio digitale e cioè un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata. Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte dell’Ordine di appartenenza, ed, in caso di mancata ottemperanza alla diffida, l’Ordine commina la sanzione della sospensione dall’albo fino alla comunicazione dello stesso domicilio digitale.
In allegato la circolare
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