Aggiornamento professionale continuo

Dal 1° gennaio 2014 gli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, iscritti all’albo, ai sensi del D.P.R. n. 137/2012 hanno l’obbligo dell’aggiornamento professionale continuo e devono pertanto acquisire 60 crediti formativi professionali (CFP) nel triennio 2017-2019, di cui 12 CFP sui temi delle discipline ordinistiche. Chi non ha ancora provveduto all’acquisizione dei CFP  è invitato a scegliere al più presto un’offerta formativa adeguata alle sue esigenze, al fine di regolarizzare la sua posizione. Ricordiamo, infatti, che il 31 dicembre 2019 scadrà il secondo triennio formativo e la violazione dell'obbligo costituirà un illecito disciplinare (ai sensi dell’art. 7 DPR 137/2012 e dell’art. 9, comma 2 del Codice Deontologico).

A gennaio 2020 verranno verificati i crediti acquisiti da ciascun iscritto nel triennio e, in caso di mancato/incompleto conseguimento degli stessi, sarà possibile regolarizzare la propria posizione nel semestre di “ravvedimento operoso” (1 gennaio – 30 giugno 2020) previsto al punto 8 delle Linee guida; al termine di tale periodo, le posizioni che risulteranno ancora irregolari verranno comunicate al Consiglio di Disciplina per gli adempimenti che saranno da quest’ultimo ritenuti opportuni e nel rispetto del Codice Deontologico.  

AUTORE

- 20/06/2022 -